danno differenziale nell'infortunio in itinere

Il “danno differenziale” in caso di infortunio in itinere

Una sentenza del Tribunale di Roma affronta in modo chiaro ed esauriente la problematica relativa al risarcimento del danno allorquando il lavoratore abbia già ottenuto da parte dell’INAIL - in conseguenza dei danni subiti nel sinistro in itinere - la costituzione di una rendita vitalizia in suo favore.

In caso di infortunio in itinere, occorso cioè al lavoratore nel tragitto di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro, l'Inail garantisce allo stesso una somma a titolo di indennizzo, al fine di garantirgli adeguati mezzi di sostentamento. E' possibile, però, che il lavoratore subisca dei danni maggiori rispetto al danno indennizzato dall'Inail. In questo caso può spettare all'infortunato anche un risarcimento a carico dell'assicurazione del responsabile civile sia per la liquidazione del danno “morale” sia del danno non patrimoniale diverso dal danno biologico, che l'Inail non è tenuto a risarcire. Pertanto, il lavoratore che abbia subito danni alla persona in conseguenza di un sinistro stradale, ed abbia per questo ottenuto la costituzione di una rendita vitalizia in suo favore da parte dell'Inail, conserva la legittimazione ad agire nei confronti del responsabile del danno per ottenere l'eventuale residuo risarcimento, qualora il danno sofferto fosse coperto solo in parte dalla prestazione assicurativa dell'Inail.

La sentenza per esteso:

Trib. Roma, Sez. XII, 06/07/2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice unico Dott.ssa Silvia Larocca ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33225 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2007 decisa all'udienza del 5.7.10 con lettura del dispositivo al termine dell'udienza, vertente

TRA

Sg.Fa. elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. El.Pe. che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;

Ricorrente

E

Er.As. S.p.A. elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio degli avv.ti En. e Le.Ca. che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla copia notificata del ricorso;

Resistente

E

Pa.Do.

Resistente Contumace

OGGETTO:risarcimento danno da circolazione stradale.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato Sg.Fa. ha convenuto in giudizio Pa.Do. e Er.As. s.p.a., rispettivamente proprietario - conducente e compagnia assicuratrice per la rea dell'autovettura Ford Mondeo tg. (...) per ottenerne, previa affermazione di responsabilità del conducente, la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale verificatosi in Roma il 25.5.05 alle ore 8,10 circa in Roma su via (...), in direzione (...), tra la suddetta autovettura e lo scooter Piaggio Hexagon tg. (...) condotto e di proprietà del ricorrente. Dal sinistro erano derivate al ricorrente lesioni produttive di postumi permanenti oltre danni materiali al suo scooter al suo casco ed al suo - data bank danneggiato. Solo la resistente Er.As. S.p.A. si è costituita opponendosi e chiedendo il rigetto della domanda stante la responsabilità esclusiva del ricorrente nella causazione dell'incidente.

Istruita la causa, nel corso della quale è stata assunto l'interrogatorio formale del resistente contumace espletata prova testimoniale e consulenza medicolegale, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa all'udienza odierna con lettura del dispositivo e sentenza al termine dell'udienza.

La responsabilità del sinistro per cui è causa deve essere esclusivamente ascritta alla colposa condotta del conducente dell'autovettura Ford Mondeo, Pa.Do. per la gravità delle molteplici violazioni al C.d.S. da lui poste in essere (artt. 140 - 144 - 154 C.d.S.) per il repentino, improvviso e non segnalato spostamento da destra a sinistra fuoriuscendo dalla fila di autoveicoli incolonnati che procedevano lentamente, stante l'intenso traffico, sì da tagliare la strada allo scooter condotto dal ricorrente, che procedeva affiancato sulla sinistra in parallelo all'autovettura e all'interno della striscia di mezzeria, determinando l'urto che si materializzava tra la parte sinistra della Ford Mondeo e la fiancata destra dello scooter Piaggio Hexagon con conseguente caduta a terra del conducente.

Tale ricostruzione della dinamica del sinistro è risultata probatoriamente suffragata dalla deposizione circostanziata, precisa ed esauriente del teste oculare De.Al. (cfr. verbale d'udienza del 14.10.08), sulla cui attendibilità non c'è motivo di dubitare che, in linea con la dichiarazione da lui resa in data 9.12.05 cfr. doc. 2 fasc., del ricorrente - ha dichiarato di aver assistito da postazione ravvicinata/trovandosi a bordo della sua moto a procedere sulla via (...) dietro allo scooter del ricorrente che lo precedeva di poco e che procedeva, all'interno della linea di mezzeria quasi in parallelo alla Ford Mondeo, di aver visto l'improvvisa, non segnalata sterzata a sinistra posta in essere dal conducente dell'autovettura determinando l'urto con caduta a terra del ciclomotorista.

L'asserito tentativo di sorpasso posto in essere dallo scooter del ricorrente sconfinando nell'opposta corsia, dunque, contromano, allegato dalla resistente società assicuratrice è rimasto allo stato di allegazione apodittica priva di alcun riscontro probatorio.

In ordine al quantum debeatur spettante al ricorrente si osserva quanto segue. Sulla base delle risultanze della ctu., le lesioni riportate da Sg.Fa. (di anni 45 alla data dell'incidente) hanno comportato all'infortunato un periodo di inabilità temporanea di giorni gg.3O di Ita. e gg. 30 di Itr. al 50% nonché degli esiti a carattere permanente che hanno inciso sulla complessiva capacità psico - fisica del soggetto nella misura dell'8%.

Le conclusioni del Ctu suffragate da un'attenta valutazione dei dati anamnestici, sono esenti da vizi, congruamente argomentate sotto il profilo medico legale ed integralmente condivise dal giudicante sicché devono essere senz'altro prese a serio spunto per la valutazione del danno da liquidare in favore di Sg.Fa.. Il Tribunale di Roma, in occasione dell'aggiornamento tabellare per l'annualità 2010, conformemente alla precedente annualità, ha reputato di liquidare il danno biologico conseguente ad incidenti stradali, che secondo i parametri di legge sia determinato in misura compresa tra 11% ed il 9% in base alla tabella per le c.d. micropermanenti e all'importo dell'inabilita' temporanea secondo i parametri della legge 57/01, aggiornato con d.m. 19.6.09 pubblicato sulla G.V. n. 151 del 9/77 - 09, per cui il risarcimento dovuto è pari ad Euro 42,48 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta.

Pertanto, in base alla tabella di riferimento per la liquidazione del danno da micropermanenti dall'1% al 9% di cui alla Legge 5.3.01 n. 57 - essendosi il sinistro stradale de quo verificato in data successiva al 5.4.01 cui risale l'entrata in vigore della l. cit. - aggiornata al D.M., 19.6.09 pubblicato sulla l. n. 151 del 9.7.09 - tenuto conto dell'età del danneggiato (anni 45 all'epoca del sinistro) e del grado di invalidità permanente stimato dal ctu. (8%), con riferimento al danno non patrimoniale riferibile alla sfera fisiopsichica dell'infortunato, spetta a Sgreccia Fabrizio l'ammontare complessivo di Euro 12.003,90 (di cui, a soli fini descrittivi, Euro 1.911,60 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea) così "personalizzato" detto importo, in via equitativa, avuto riguardo al caso specifico, considerata la natura del fatto l'afflittività dovuta alla durata effettiva della malattia e, al contempo, la non rilevante entità della lesione e dei postumi in ossequio al recente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 26972/08). Per le spese mediche sostenute si liquidano, equitativamente, Euro 1.034,00 attuali (pari ad Euro 1.016,84 rivalutati dal deposito della ctu. - aprile '09 -).

In linea con la ctu., attesa la modestia dei postumi, è inconfigurabile un danno incidente sulla capacità lavorativa specifica di Sg.Fa. (analista programmatore).

Per il danno materiale riportato nell'incidente per cui è causa dallo scooter Piaggio, tenuto conto delle modalità del sinistro, dei danni materiali evincibili dal rapporto dei VV.UU. e non essendo stata prodotta documentazione fiscale acclarante l'esborso sostenuto dal ricorrente per le riparazioni necessarie del suo scooter, avuto riguardo alle indicazioni orientative fornite dal prodotto preventivo di spesa del giugno lO5(cfr doc. 12 fasc. Sg.), che in quanto atto valutativo può solo concorrere alla formazione del convincimento del giudice se coniugato ad ulteriori elementi di prova acquisiti in giudizio(artt. 115 - 116 c.p.c.) si liquidano equitativamente, Euro 400,00 attuali. Non sono stati provati gli ulteriori danni materiali che il ricorrente lamenta arrecati al suo casco e al data - bank essendo insufficiente la documentazione prodotta (cfr docc. 10 e 11 fase Sg.: scontrino di acquisto del casco del marzo '05 fotografie del data - bank ed ulteriori scontrini inidonei a provare la riferibilità al ricorrente degli esborsi e ad istituire un nesso di ricollegabilita1 causale certa ed inequivoca al sinistro per cui è causa).

Del pari, il c.d. danno da fermo tecnico, solo genericamente lamentato, non compete, non essendo stato in concreto provato: la ristorabilità del surriferito pregiudizio necessita, invero, di adeguato conforto probatorio consistente, a seconda dei casi, nella prova della perdita di guadagno se il mezzo venga usato per lo svolgimento di un'attività lavorativa o commerciale (lucro cessante) ovvero nelle spese di noleggio di altro mezzo in sostituzione di quello in riparazione, per il tempo utile per il ripristino (danno emergente).Nel caso in esame il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lui incombente (art. 2697 c.c.) sicché tale voce di danno non compete. Come ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. 9874/96) il lavoratore che abbia subito danni alla persona in conseguenza di un sinistro stradale ed abbia per questo ottenuto indennità' in suo favore da parte dell'Inail conserva la legittimazione ad agire nei confronti del responsabile del danno per ottenere l'eventuale residuo risarcimento qualora il danno sofferto fosse coperto solo in parte dalla prestazione assicurativa Inail.

Come è noto, il D.Leg.vo 38/2000 ha introdotto per gli infortuni vendicatisi successivamente al 9.8.00 la copertura assicurativa dell'Inail al danno biologico comprensivo (art. 13 c. 2 lett. a) di tutte le menomazioni dell'integrità psico fisica complessivamente considerata quale voce da liquidarsi da parte dell'assicuratore sociale al lavoratore infortunato.

Da ciò deriva che l'infortunato non può cumulare il risarcimento spettante da parte dell'assicurazione del responsabile civile all'indennizzo del danno biologico ricevuto da Inail oltre, ovviamente, al divieto di duplicazione della voce relativa al danno patrimoniale da sempre ricompreso nell'indennizzo Inail

Conseguentemente, al lavoratore infortunato spetta il risarcimento solo nella misura del differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'Inail in dipendenza del sinistro al fine di evitare una ingiustificata duplicazione (risarcimento + indennità: le erogazioni Inail sono qualificabili alla stregua di mero "indennizzo" determinato dalla legge in misura forfettaria e predeterminata ed opera a prescindere dalla colpa in quanto deve garantire un "minimum sociale", come desumibile dalla finalità solidaristica prevista ex art. 38 Cost. mentre il danno civile va riconosciuto previo accertamento della responsabilità; trattasi dunque di un istituto che a differenza del risarcimento, non appare necessariamente riconducibile ad un fatto illecito contrattuale o aquiliano e che può pertanto prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e, persino, dall'individuazione di un responsabile diverso dallo stesso danneggiato. L'evidente diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione effettuata ex art. 13 D.lgs. 38/00 ed il risarcimento del danno biologico consente di escludere che le somme versate da Inail a tal titolo possano considerarsi integralmente satisfattile del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'infortunato laddove l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione porti a ritenere sussistente un "danno differenziale" ulteriore rispetto a quello liquidato da Inail che non copre il danno morale da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. facendo riferimento come prassi di questo tribunale, ad una percentuale sull'importo dei liquidato a titolo di danno biologico).

Tale danno differenziale deve essere determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo liquidato dal giudice autonomamente secondo i principi ed i criteri civilistici quello delle prestazioni previdenziali erogate dall'Inail sulla base di criteri diversi e su voci di danno che, ancorché simili, come per il danno biologico, divergono per quanto concerne i contenuti differenti in particolare dopo le pronunce delle SSUU del novembre '08 n. 26972-75 soprattutto con riguardo alla nozione di danno biologico ed ai pregiudizi in esso compresi, tenendo conto dei valori attualizzati alla data della decisione (Cass. 10035/04)atteso che, per orientamento prevalente, il credito per "danno differenziale "è considerato credito di valore quindi, va quantificato alla data di liquidazione e sulla somma finale vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi da ritardo, con decorrenza dal momento in cui il danno è stato cagionato(cfr. Cass. 4184/06).

All'udienza del 5.5.09 Er.As. S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ex art. 184 bis c.p.c. a depositare una richiesta di rivalsa Inail ad essa pervenuta in data 23.2.09 per l'importo di complessivi Euro 6.989,20 con relativo attestato di credito allegato in copia e tale produzione documentale è ammissibile, atteso che il ricorrente ha, a sua volta, depositato documentazione acclarante la percezione della somma di Euro 3.718,49 corrisposta dall'Inail per "infortunio sul lavoro", da lui percepita per il danno biologico nel giugno '07 ed ha chiesto di tener conto di tale pagamento in sede di risarcimento del c.d. danno differenziale.

La documentazione prodotta in atti, ancorché stringata e sintetica, consente di ritenere adeguatamente dimostrato che l'Inail ha sostenuto per l'infortunio occorso al ricorrente l'esborso di complessivi Euro 6.989,20, che rivalutati dal febbraio '09 (Istat = 1,0186) ascendono ad attuali Euro 7.119,00.

Alla stregua di quanto sopra esposto, la somma da erogarsi in concreto a Sg.Fa. ammonta pertanto ad Euro 4.884,90 quale danno biologico differenziale (cioè biologico liquidato in ambito civilistico pari ad Euro 12.003,90 - Euro 12.003,90 - indennizzo in capitale danno biologico ed interessi liquidati da Inail pari ad Euro 7.119,00) cui deve essere aggiunto l'importo di Euro 4.000,00 equitativamente liquidato per "danno morale" (quale componente indefettibile del "danno non patrimoniale" nella moderna concezione, in ossequio al sopraindicato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972/08 ha inteso, superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute, ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione dell'integrità' psicofisica del soggetto vittima di un illecito ed attinenti agli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato onde apprezzare anche la rilevanza del disagio che la menomazione provoca ed i consequenziali riflessi negativi nelle relazioni sociali, sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete - anche sotto l'aspetto relazionale - patite da Sg.Fa.) nella presente sede civile ovviamente su una somma inferiore a quella già erogata a titolo previdenziale ed Euro 1.034,00 per spese mediche riconosciute dal ctu in questa sede oltre Euro 400,00 per il danno materiale allo scooter Piaggio del ricorrente per un totale complessivo di Euro 10.318,90.

Non sono stati provati dal ricorrente ulteriori danni eziologicamente ricollegabili al sinistro de quo.

Ne consegue, la condanna in solido dei resistenti alla corresponsione, in favore di Sg.Fa., di ulteriori attuali Euro 10.318,90 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro de quo.

Alla somma capitale liquidata in favore del ricorrente va inoltre aggiunto, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante un ulteriore importo, per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.

Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 co. I c.a., secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente:

- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'importo originario rivalutato anno per anno;

- su tale originario importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto anche tenuto conto del saggio di rendimento inferiore tra la media ponderata del rendimento dei titoli di stato e la media ponderata del tasso degli interessi legali (2,95%);

- il periodo di temporanea indisponibilità' della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato con decorrenza dal fatto illecito (25.5.05).

Sull'intera somma liquidata per sorte capitale e lucro cessante decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara Pa.Do. responsabile del sinistro;

- condanna in solido Pa.Do. e Er.As. S.p.A. al pagamento, in favore di Sg.Fa., di Euro 10.318,90 oltre lucro cessante sulla predetta somma calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza ed alla rifusione, in favore di Sg.Fa., delle spese di giudizio che liquida in Euro 350,00 per spese, oltre rimborso spese di c.t.u.; Euro 1.200,00 per diritti ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese gen. iva e c.f. (...) distrarre in favore del difensore avv. Pe.El. dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2010.

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2010.