Corresponsabilità anche in caso di invasione di corsia
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La presunzione di corresponsabilità anche in caso di invasione di corsia

In caso di scontro tra veicoli, l’invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta di marcia non comporta necessariamente la colpa esclusiva del conducente del veicolo che abbia oltrepassato la linea mediana con la conseguenza che l’altro conducente non è liberato dalla presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. E’ questo l’orientamento assolutamente costante della Giurisprudenza di legittimità pur registrandosi rarissime pronunce di merito di senso contrario (da ultimo Trib. Padova, Sez. II, 15/02/2011).

La presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall'art. 2054 c.c., comma 2, a carico dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro costituisce criterio di distribuzione delle responsabilità che il giudice è tenuto ad applicare se l'istruttoria non abbia consentito di accertare le specifiche modalità del sinistro e l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose. In altre parole, anche in ipotesi in cui dall'istruttoria sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti (anche per omissione di precedenza o invasione di opposta corsia), il giudice è tenuto ad accertare che il comportamento di guida dell'antagonista sia immune da censure; diversamente deve presumere il contributo causale di quest'ultimo (cfr. Cass. Civ. Sez. III 15/7/2011 n. 15674, Cass. 24.1.2006 n. 1317, Cass. 10.3.2006 n. 5226, Cass. 9.3.2004 n. 4755).

Quindi anche in un caso come quello di specie la presunzione di corresponsabilità di cui all’art.2054 comma 2 c.c., può essere vinta solo fornendo la c.d. “prova liberatoria” e ciò vale anche per l’automobilista che abbia contestato all’altro l’invasione della propria corsia di marcia. Ovviamente il consolidato principio in esame “non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sè del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto” rischiando altrimenti che l'applicazione dell'art. 2054 c.c. assuma “l'impropria valenza di clausola limitativa della responsabilità piuttosto che di norma volta a sollecitare la cautela dei conducenti ed a risolvere i casi dubbi”. Così Cass. Civ. Sez. III 7/6/2011 n. 12408. In questo caso specifico, tuttavia, l’istruttoria di causa aveva consentito ai giudici del merito di addivenire ad una plausibile ricostruzione delle modalità del sinistro.

Gioverà in proposito ricordare che la presunzione di cui all’art. 2054, 2° co. ha un precipuo fine sussidiario in tutti quei casi ove non sia possibile accertare in modo concreto e ragionevolmente preciso, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cfr. C. 15434/04; C. 4639/02; C. 4648/99; C. 5250/97): la norma mira infatti a risolvere la questione della responsabilità in caso di scontro, eliminando le difficoltà di prova circa la ricostruzione delle precise modalità del sinistro (Giannini, Pogliani, 203).

Alcune massime:

App. Milano, Sez. III, 05/03/2007

In ipotesi di scontro frontale fra due veicoli, con decesso di entrambi i conducenti, si ha la colpa concorrente ove non dimostrato che questi abbiano fatto tutto il possibile per evitarlo, nella misura presuntiva del 70% a carico di quello che invase la semicarreggiata con riconoscimento agli eredi di questo del danno non patrimoniale, per l'altro, procedente in semicarreggiata della marcia contraria destinata al sorpasso, nella residua misura del 30%. 

Trib. Benevento, 25/06/2009

In materia di circolazione stradale, l invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta non importa colpa esclusiva del conducente del veicolo che abbia oltrepassato la linea mediana e non libera, pertanto, l altro conducente dalla presunzione di colpa di cui all art. 2054 c.c.

Trib. Bari, 24/10/2008

In materia di sinistri stradali, l’’ accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’ art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare contestualmente che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, facendo tutto il possibile per evitare l’incidente. Ne deriva, pertanto, che l’infrazione, anche grave (come nella specie la invasione dell’altra corsia commessa da uno dei conducenti) non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso. Ciò posto, nel caso di specie non può condividersi la conclusione del primo giudice circa un pari apporto causale colposo, atteso che una volta individuato il prevalente apporto causale colposo dell’odierno appellato, che ha invaso l’altrui corsia di marcia eseguendo la curva, all’altro conducente deve addossarsi il fatto solo per la residua parte, non avendo questi superato la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. solo per la parte residua. Alla luce di tali principi, dunque, l’effettivo apporto causale della condotta dell’appellato va valutato in misura pari al 70% in ragione del fatto che l’invasione dell’altrui corsia di marcia è causa di un pericolo maggiore ed immediato per gli utenti della strada, mentre deve ritenersi gravante sull’appellante la residua responsabilità del 30% per non aver viaggiato tenendosi il più possibile in prossimità del margine destro della strada (concorrendo così a determinare l'impatto).

Trib. Benevento, 24/09/2008

L'art. 2054 c.c., seconda comma, dispone che "Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dei singoli veicoli". Il criterio di imputazione della responsabilità ha funzione sussidiaria, operando solo nel caso in cui, "iuxta alligata et probata" non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso; peraltro, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico. Sulla base di questa presunzione ciascuno dei due conducenti è chiamato a sopportare la metà del proprio danno e risarcire metà del danno patito dall'altro. L'eventuale, invasione della semicarreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso non comporta necessariamente la colpa esclusiva del conducente che abbia oltrepassato la linea mediana della strada, e non libera quindi l'altro conducente dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., ove non risulti accertato che il suo comportamento sia stato pienamente conforme (anche con riferimento alla velocità) alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza.

Cass. pen., Sez. IV, 24/05/2007, n. 24898

In materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa. (Nella specie, in cui la morte del conducente di uno dei veicoli, determinata dallo sbandamento della vettura, dall'invasione dell'opposta corsia di marcia e dallo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest'ultima, del limite di velocità, in quanto, pur in assenza di tale violazione, il fatto si sarebbe egualmente verificato).