Differenze tra furto con destrezza e truffa
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Furto con destrezza o truffa?

Con sentenza del 20 settembre 2011 la Corte di Appello di Firenze ha confermato quanto deciso dal Tribunale di Grosseto in ordine ad una vicenda risalente al settembre del 2007.

Si era rivolto allo Studio il signor C.F., il quale, marito di P.T., titolare di esercizio commerciale per la vendita di biciclette, riferiva di aver denunciato (o, meglio, presentato querela per) il furto di una bicicletta: in conseguenza si era aperto un procedimento penale a carico del signor C.S..

L’interesse del signor C.F. e della moglie P.T. era ed è quello di ottenere la condanna dell’autore del reato nonché il ristoro per il danno subito.

Il fatto.

La mattina del 27 settembre 2007 C.S. si era presentato presso l’esercizio commerciale di P.T.. In assenza della moglie C.F. consente a C.S. di provare una bicicletta per verificare se la misura potesse adattarsi a lui e, immediatamente dopo, chiede di poter fare un giro di prova iniziando a pedalare lasciando con gesto assai veloce e repentino una carta di credito a “garanzia”. Non appena verificato che la carta, scaduta, appartenenva a soggetto femminile, il C.S. si era dileguato. Qualche giorno dopo quest’ultimo si rivolge ad altro rivenditore proponendogli di acquistare la bicicletta sottratta al C.F. ma questi, a conoscenza del denunciato furto, non accoglie la proposta facendosi lasciare il numero telefonico dello stesso C.S..

Il numero dell'utenza telefonica del C.S., consegnato alle Forze dell’Ordine, è stato utilizzato nel tentativo di sorprendere il reo fingendosi interessati all’acquisto. Piano che, tuttavia, non è andato a buon fine.

Il C.S. viene quindi riconosciuto dal C.F. nonché dal rivenditore il quale ne aveva conoscenza personale.

L’imputazione.

C.S. venivia quindi tratto a giudizio con la seguente imputazione: “ex art.624, 625 nr. 4 perchè, con destrezza costituita dal lasciare in garanzia una carta di credito (poi risultata scaduta e relativa a persona diversa) otteneva ,con il pretesto di effettuare un giro di prova, la disponibilità materiale della bicicletta Specilayzed modello Tarmak colore rosso di proprietà di C.F., di cui si impossessava allontanandosi da negozio senza farvi più ritorno con relativo proprio profitto e relativo danno per la persona offesa (circa 3.000 euro).

In Follonica il 27.9.2007”.

La sentenza del Tribunale di Grosseto.

Scelta la strada del Giudizio Abbreviato, C.S. veniva condannato con un dispositivo dal seguente tenore letterale:

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., in rel. all'art. 442 c.p.p.

Dichiara

C.S. colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di sei mesi di reclusione e 200,00 Euro di multa, nonchè, al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Visti gli artt. 538,540 e 541 c.p.p.

Condanna

Il predetto C.S. risarcimento dei danni in favore delle costituite p.c. C.F. e P.T., danni che liquida, per ciascuno, nella somma di Euro 2.500,00, complessivi ed omnicomprensivi ad oggi, nonchè alla rifusione delle spese di costituzione e difesa dalle stesse p.c. sostenute, spese che liquida in complessivi Euro 1.810,00 di cui Euro 3,10 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dichiara provvisoriamente esecutivo tra le parti il capo della presente sentenza contenente la condanna al risarcimento.

Motivazione riservata in gg.90.

In Grosseto il 9 giugno 2009.

L’appello.

Avverso la sentenza proponeva appello l’imputato lamentando:

  • l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio;
  • la diversa qualificazione giuridica del fatto: trattasi di truffa e non di furto;
  • l’improcedibilità dell’azione penale per carenza di una querela validamente presentata;
  • l’inammissibilità della costituzione di parte civile di C.S..

Alle doglianze dell’imputato resistevano le parti civili con memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. dal seguente contenuto:

I. Sulla qualificazione giuridica del fatto.

Correttamente il Tribunale di Grosseto ha ritenuto configurarsi il reato di furto aggravato dalla destrezza (così come contestato dal Pubblico Ministero) e non quello di truffa.

È pacifico che l’elemento fondamentale che differenzia il furto aggravato e la truffa consise nel fatto che “nel furto l’oggetto del reato viene sottratto al detentore eludendone la vigilanza contro la sua volontà, mentre nella truffa il possesso viene conseguito con atto di disposizione dello stesso soggetto passivo il cui consenso è viziato da artifici e raggii posti in essere dall’agente (Cass. Pen., Sez. V, 09/10/2002, n. 38212)”.

Altrettanto pacifico, come indicato in parte motiva della sentenza, che non vi fu nessun atto di “disposizione” della bicicletta da parte del C.F. in favore del C.S., bensì la sottrazione della bicicletta (avvenuta immeditamente dopo la “presa in prova”) con la presa in prova stessa, avvenuta, altresì contestualmente alla consegna della carta di credito e prima che il C.F. medesimo ne potesse verificare la “bontà” (cfr. pagg. 2-3 motivazioni sentenza).

Non vi sono quindi dubbi che la condotta tenuta dal C.S. debba qualificarsi come furto aggravato e non come truffa in quanto l’impossessamento della bicicletta è avvenuto contro la volontà del C.F. senza nessuna cooperazione da parte di quest’ultimo.

Del resto, nel reato di truffa, se è vero, come è vero, che l’impossessamento avviene con la cooperazione della vittima, è altrettanto vero che l’atto dispositivo risulta essere viziato dall’errore determinato dall’artificio e raggiro posto in essere dall’autore del reato.

La presa in prova della biciletta per verificare la misura della stessa non può in modo alcuno qualificarsi come artificio o raggiro e certamente non integra alcun atto di disposizione sulla bicicletta ottenuto mediante cooperazione della vittima e con il suo consenso viziato da errore.

La scaltra ed astuta sceneggiatura posta in essere dal C.S., infatti, non determina una induzione in errore del C.F. nel consegnare la bicicletta ma interviene in un secondo momento.

Infatti si legge inella denuncia del 27/9/07 (successivamente ratificata anche come querela come da verbale Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piombino del 24/11/2007) “… questa mattina si è presentato presso la mia rivendita di biclette un uomo di circa 50 anni … il quale mi chiedeva di fargli provare per la misura una bicletta da corsa …”. Circostanza questa che normalmente e quotidianamente avviene (chi mai acquisterebbe una bicicletta senza verificare – salendoci e sedendosi sopra – che la misura sia quella giusta?).

Riferisce poi il C.F. – ed è qui che il comportamento posto in essere dal C.S. diviene illecito – “ … con la scusa di provarla per vedere se la misura del telaio si adattava alla sua corporatura, si allontanava lasciandomi a dimostrazione della sua buona fede, una carta di credito Bank Americard, che allego alla presente, risultata intestata a tale Gabrielli Viviana e scaduta nel mese di marzo 1994 …”.

Il comportamento posto in essere dall’imputato – intervenendo in un momento successivo – certamente non deve intendersi come “artificio o raggiro” atto ad indurre in errore il C.F. per farsi consegnare la biciletta (come sarebbe richiesto nella truffa) quanto piuttosto come condotta significativamente volta all’approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea a sviare l’attenzione della persona offesa distogliendola da controllo e dal possesso della cosa. Condotta quindi pienamente integrante gli estremi dell’aggravante contestata.

Il fatto – come correttamente contestato dal Pubblico Ministero e come altrettanto correttamente inquadrato dal giudice di prime cure – deve essere, quindi, qualificato come furto aggravato dalla destrezza.

II. Sull’improcedibilità dell’azione penale.

L’imputato solleva tale questione sia in relezione al reato di truffa (che egli ritiene configurarsi) sia in relazione all’ipotesi di furto semplice (che, subordinatamente alla riqualificazione in truffa, ritiene sussistere).

Quanto esposto sotto il punto precedente sgombra il campo da ogni dubbio essendo infatti configurabile il solo delitto di furto aggravato dalla destrezza di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 c.p., la cui procedibilità è d’ufficio. Sotto tale aspetto non può sorgere alcun dubbio circa la facoltà del C.F. di presentare valida ed efficace denuncia (art. 333 c.p.p.: “Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia …”).

Tuttavia e per mero scruplo di difesa, in relazione al reato di furto semplice (anche se, come detto, vertiamo nell’ipotesi aggravata), preme soffermarsi brevemente sulla figura della persona offesa da reato (come tale titolare ex art. 120 c.p. del diritto di querela).

Nel reato di furto assume la figura di persona offesa da reato il soggetto che è stato spossessato[1]. Si osserva quindi in dottrina ed in giurisprudenza che il proprietario è soggetto passivo in quanto sia anche detentore, altrimenti è solo un danneggiato dal reato.

Una applicazione di tali principi si ha in Cass. II 25.9.89, Vitiello, CP 1992, 1499, secondo cui “nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza, pregiudicando il reato il rapporto di fatto con la cosa ed il potere di vigilanza e custodia su di essa, la qualità di soggetto passivo del reato viene assunta dalla banca, mentre i titolari delle singole cassette assumono quella di danneggiati dal reato”.

Di tutta evidenza che essendo il C.F. detentore materiale della bicicletta di proprietà della P.T. egli assume la figura di persona offesa da reato e la P.T. quella di danneggiata da reato.

Nel caso in cui la Corte di Appello dovesse ritenere quindi che il furto debba qualificarsi come semplice piuttosto che aggravato – come, invece, appare dal reale e naturale svolgimento del fatto – la querela sarebbe stata comunque validamente presentata dal C.F. (persona offesa da reato).

III. Sulla costituzione di parte civile di C.F..

Quanto ora affermato risolve anche l’ulteriore questione sollevata dall’imputato in relazione alla costituzione di parte civile del C.F.. Quest’ultimo, in quanto persona offesa da reato, ha richiesto il risarcimento del solo danno morale (si vedano conclusioni scritte) mentre la P.T., in quanto danneggiata da reato, ha richiesto il risarcimento del solo danno patrimoniale (si vedano conclusioniu scritte).

Del tutto legittima appare la richiesta risarcitoria così come altrettanto corretta risulta essere la condanna già inflitta dal Tribunale di Grosseto.

IV. Sulla individuazione fotografica.

Le motivazioni addotte dall’imputato non hanno alcuna rilevanza.

Nel fascicolo sottoposto all’attenzione del C.F. vi sono ben 8 fotografie. Il fatto che ve ne siano 2 del C.S. non sminuisce in modo alcuno l’attendibilità del riconoscimento e, soprattutto, non incide sulla validità ed utilizzabilità dell’atto.

Tutte le prospettazioni e deduzioni ulteriori contenute nell’atto di appello in ordine al percorso mentale che potrebbe aver indotto il C.F. a riconoscere il C.S. sono solo illazioni prive di ogni fondamento.

Ad ogni buon conto la giurisprudenza ha avuto modo, in più occasioni, di misurasi con l’individuazione fotografica affermando che trattasi di “atto di indagine atipico, non soggetto alle forme di cui agli artt. 213 e 314 c.p.p., inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge previste dall’art. 189 c.p.p. e, come tale, utilizzabile ai fini della decisione, sulla base del libero convincimento del giudice, avuto riguardo alle regole della logica, della scienza e dell'esperienza corrente (Trib. Napoli, Sez. IV, 10/07/2009)” e ancora “l’individuazione di un soggetto, sia personale che fotografica, è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione, con la conseguenza che la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Trattandosi, inoltre, di prova atipica, avente carattere di accertamento di fatto, è liberamente valutabile dal Giudice ed il suo valore probatorio non dipende dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità del soggetto che, chiamato a rendere la deposizione ed esaminata la fotografia dell’imputato, esprima certezza della sua identificazione. Nella specie la puntuale ricostruzione del fatto reato contenuta nel verbale di sommarie informazioni testimoniali espressa dalla persona offesa, rende la stessa complessivamente - quindi anche in punto di riconoscimento fotografico - attendibile secondo le considerazioni espresse, senza che rilevi il mancato ricorso all'incidente probatorio di cui il difensore e l'imputata potevano fare richiesta (App. Trieste, Sez. I, 17/03/2010)”.

Correttamente quindi il Tribunale di Grosseto (che già in parte motiva della sentenza aveva ed ha evidenziato i principi sopra richiamati) ha valutato l’attendibilità del C.F. e la certezza dell’individuazione da quest’ultimo eseguita.

In ogni caso, il signor C.S. Stefano è stato anche indicato dal signor Carpentieri Riccardo (che ne aveva conosenza personale e diretta) come il soggetto che si è presentato da lui per vendere la bicicletta oggetto del furto di cui si discute.

Si ricorda infine che ci troviamo nell’ambito di un giudizio abbreviato – giudizio nel quale sono rilevabili e deducibili le sole nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche e dove l’eventuale irritualità e/o irregolarità nell’acquisizione dell’atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova piena gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito – e che, quindi, sia quanto contenuto nell’annotazione 5/10/07 sia l’identifiacazione del C.S. ad opea del Carpentieri risultano pienamente utilizzabili.

Concludendo, le argomentazioni sullo specifico punto contenute in sentenza non possono che essere condivise e fatte proprie da questa difesa”.

La sentenza della Corte di Appello di Firenze.

La corte di Appello di Firenze, respingendo l’appello, ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado affermando che “l’affidamento precario della bicicletta (eventualmente) per effettuare una prova (veloce accertamento della compatibilità del fisico col telaio) non ne costituisce possesso. Perciò la sottrazione della bicicletta da parte dello sconosciuto C. costituisce indubbiamente furto”.

[1] Tullio Padovani, Codice Penale, Tomo II, art. 624 c.p. pag. 3852. Del resto anche la lettera della norma appare molto chiara: “Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito …”