Esecutività delle sentenze 2932cc
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Il capo della sentenza che condanna alla "restituzione dell'immobile" in conseguenza della dichiarata risoluzione di un contratto-sentenza ex art. 2932 c.c., non è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 282 cpc.

Questo è il principio ribadito dal Tribunale di Grosseto chiamato a pronunciarsi su un reclamo avverso un provvedimento di sospensione dell'esecuzione disposto dal G.E. ai sensi dell'art. 624 c.p.c..

Nel caso di specie - a seguito di un'ordinanza ex art. 702 ter cpc con la quale lo stesso Tribunale aveva dichiarato la risoluzione di un contratto-sentenza ex art. 2932 c.c. (condannando la parte soccombente alla "restituzione dell'immobile" di cui formalmente era nel frattempo divenuta proprietaria) – la parte vittoriosa aveva iniziato l'esecuzione per il rilascio notificando, in pendenza dell'appello avverso quella stessa ordinanza, l'atto di precetto tempestivamente opposto ex art. 615 cpc dall'intimato. Pendente il giudizio di opposizione, il precettante dava corso all'esecuzione chiedendo all'Ufficiale Giudiziario la notifica dell'avviso di accesso. A questo punto l'intimato resisteva chiedendo al G.E., ex art. 624 cpc, la sospensione dell'esecuzione eccependo che il capo dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc che condannava il soccombente alla "restituzione del bene", non poteva avere esecuzione fino al passaggio in giudicato della pronuncia appellata. Il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione con provvedimento che veniva reclamato innanzi al Collegio ex art. 624 comma 2 cpc.

Il Collegio ha respinto il reclamo e confermato l'ordinanza di sospensione: "La controversia si incentra (...) nella esecutività o meno, a prescindere dal giudicato, dell'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. in data XXX nella parte in cui dopo aver dichiarato "risolto di diritto ex art. 1457 cc il contratto costituitosi con il passaggio in giudicato della sentenza XXX del Tribunale di Grosseto" ha condannato XXX "a restituire a YYY l'appartamento oggetto del suddetto contratto" oltre al risarcimento del danno in via generica. In primo luogo va precisato che l'ordinanza pronunciata ex art 702 bis c.p.c. deve essere ritenuta assolutamente equiparabile alla sentenza di primo grado che, in forza dell'art 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti. In proposito va tuttavia precisato che, in considerazione della stessa formulazione della norma, che fa riferimento all'esecuzione, deve escludersi che, al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (e quelle costitutive) possono avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, essendo l'esecuzione riferibile soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice di procedura civile. Tale interpretazione trova ulteriore conferma: a) nell'art. 283 cod. proc. civ., che, prevedendo espressamente la possibilità di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, necessariamente intende fare riferimento alle sentenze di condanna; b) nelle disposizioni di cui agli artt. 431 e 447 bis cod. proc. civ., che fanno riferimento alle sole ipotesi di condanna; c) nella regola generale dell'immutabilità dell'accertamento sancita dall'art. 2909 cod. civ., atteso che, in mancanza di una espressa previsione legislativa in senso contrario, tale norma non consente di attribuire efficacia a un accertamento che non sia ancora definitivo (cfr. Cass. n° 7369 del 26.03.2009). Dunque l'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione di un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento. Il provvedimento oggetto di controversia - al di là di ogni valutazione sul merito della vicenda che non può essere oggetto di discussione nella presente fase processuale - contiene una statuizione di natura evidentemente dichiarativa nella parte in cui accerta l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto intervenuto tra le parti in forza di sentenza ex art 2932 c.c. Se è vero che dal punto di vista sostanziale gli effetti della risoluzione di diritto - al contrario della risoluzione giudiziale - retroagiscono al momento della verificazione dei presupposti di legge richiesti dalla legge, diverso è il piano processuale in punto di esecutività della pronuncia, in cui non si può prescindere dal disposto dell'art. 282 c.p.c. dove l'esecutività è circoscritta alle pronunce di condanna. Per verificare dunque se la pronuncia di condanna alla restituzione dell'immobile (è) conseguente alla dichiarazione della risoluzione del contratto, si devono prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n° 4059 del 2010. Pur nella sostanziale diversità del caso concreto affrontato - nella specie i giudici di legittimità si sono occupati dell'esecutività del capo di condanna al rilascio di immobile conseguente all'accoglimento di pronuncia costitutiva ex art 2932 c.c. - la Suprema Corte ha espresso una serie di principi valevoli anche nel caso in esame. In particolare, nella suddetta pronuncia si afferma che "la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporta tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato. A tal fase occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte - talvolta "corrispettiva" del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva." In forza di ciò, possono dunque ritenersi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi di condanna compatibili con la produzione dell'effetto dichiarativo o costitutivo, anche in un momento temporale successivo, ossia all'atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza dichiarativo e/o costitutivo. Così la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda. La provvisoria esecutività non può invece riguardare i capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi dichiarativi e/o costitutivi della situazione giuridica sostanziale. Ora nel caso di specie, la pronuncia di condanna alla restituzione dell'immobile è indubbiamente legata da un rapporto di stretta connessione sinallagnatica rispetto alla dichiarazione di risoluzione del contratto, rispetto a cui si presenta cioè inscindibile, di talchè la sua esecutività non può essere anticipata rispetto alla pronuncia dichiarativa che, come detto, non può produrre effetti prima del passaggio in giudicato (...)".