La responsabilità in caso di sinistro agli incroci in caso di omessa precedenza
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La responsabilità in caso di sinistro agli incroci per violazione dell'art. 145 Cds (omessa precedenza)

In caso di scontro fra due veicoli, la contestazione al conducente di uno di essi della violazione dell’art. 145 del Codice della Strada per aver omesso di concedere la dovuta precedenza, non costituisce circostanza sufficiente ad escludere la concorrente responsabilità del conducente del veicolo favorito.

Accade sovente, in caso di scontro tra veicoli in corrispondenza di un incrocio, che la Compagnia di Assicurazioni cui è stata rivolta la richiesta danni (sia essa la propria in caso di indennizzo diretto o quella di controparte negli altri casi) neghi il risarcimento in virtù della avvenuta contestazione - ad opera delle Autorità - della violazione dell’art. 145 C.d.s. (omessa precedenza).

Tale circostanza - secondo la Compagnia - sarebbe sufficiente a dimostrare l’esclusiva responsabilità dell’automobilista cui è stata contestata l’infrazione il quale - deducendo la circostanza in caso di giudizio - avrebbe così già assolto il proprio onere probatorio che come noto - in caso di incidente stradale - grava su tutte le parti in virtù della presunzione di cui all all’art. 2054 comma II c.c..

L’infrazione contestata - in realtà - anche a prescindere dall’eventuale ricorso per l’annullamento innanzi al Giudice di Pace competente – non è mai sufficiente ad attribuire l’esclusiva responsabilità del sinistro all’automobilista “sfavorito”.

Circa il valore probatorio dei rilievi del sinistro e del verbale di contestazione, occorre anzitutto ricordare che secondo un orientamento assolutamente pacifico, “gli atti redatti dai pubblici ufficiali in occasione di un sinistro stradale hanno piena efficacia probatoria, ai sensi dell’art. 2700 c.c., solo circa la provenienza di essi dal pubblico ufficiale che li ha formati e i fatti che lo stesso attesti essere avvenuti in sua presenza ed essere stati da lui compiuti, ma non anche con riferimento alle modalità del sinistro stesso che vengono riferite non per constatazione diretta ma in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”.

Ciò posto, la presunzione di corresponsabilità dei soggetti coinvolti in uno scontro tra veicoli prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c., può essere vinta solo ove si riesca a fornire la c.d. “prova liberatoria” e ciò vale, ovviamente, anche per l’automobilista c.d. “favorito” (quello cioè con il diritto di precedenza). Tale prova, tuttavia, non può ritenersi in alcun modo raggiunta con l’eventuale accertamento, in capo all’automobilista “sfavorito”, di una responsabilità soggettiva (nel caso di specie un’asserita mancata precedenza): l’indagine deve comunque e sempre riguardare la condotta di tutti i soggetti coinvolti proprio in virtù della presunta corresponsabilità.

La giurisprudenza sul punto è precisa, univoca e copiosa:

a) Tribunale di Palermo, Sezione III Civile, Sentenza 3 giugno 2009 “(…) va rilevato come in tema di circolazione stradale, l’art. 145 del codice della strada pone un obbligo di massima prudenza in capo ai conducenti al fine di evitare incidenti. Tale obbligo si rivolge indistintamente a tutti i conducenti anche a quello favorito, giacchè il diritto di precedenza non esonera questi dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nella guida, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma. Il conducente del veicolo al quale spetti il diritto di precedenza per andare esente da responsabilità deve, dunque, a sua volta, guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previsto dagli artt. 140 (ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione); 141 (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza) e 145 C.d.s. (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti). Ne deriva che, anche quando nella causazione del sinistro sia stata accertata la responsabilità in capo al soggetto che ha violato la normativa stradale, il giudice non è dispensato dal verificare la condotta di guida del conducente dell’altro veicolo coinvolto, potendo la eventuale inosservanza delle regole della strada da parte del medesimo comportare l’affermazione di una colpa concorrente. (…)”.

b) App. Roma, Sez. III, 19 maggio 2009: “In tema di responsabilità civile per danni da circolazione di veicoli di cui all'art. 2054 c.c., la Corte ha precisato che l'accertamento della colpa, sia pure grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza al fine di escludere la configurazione del concorso di colpa a suo carico. Ne consegue che il Giudice, il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, deve inoltre verificare il comportamento dell'altro, al fine di stabilire se il sinistro sia dovuto o meno al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e se l'altro conducente si sia o meno, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza. Le regole del C.d.S., ponendo a carico di ogni conducente l'obbligo di attivarsi per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità, sono espressione del generale principio per cui anche il conducente favorito dal diritto di precedenza deve attivarsi per prevenire le altrui scorrettezze che siano in qualche modo prevedibili”.

Si trascrivono alcuni passi della motivazione di quest’ultima pronuncia: “(…) ciò premesso, occorre tuttavia ricordare che, in base all'art. 2054 del c.c. l'accertamento della colpa, sia pure grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza al fine di escludere la configurazione dei concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. 12692/98). Ciò comporta che il Giudice, il quale abbia accertato (come nella fattispecie) la colpa di uno dei conducenti, non può esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se: (a) il sinistro sia dovuto o meno ai comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti; (b) l'altro conducente si sia o meno, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, e prima fra tutte a quelle regole del c.d.s. che, ponendo a carico di ogni conducente l'obbligo di attivarsi per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità, sono espressione del generale principio per cui anche il conducente favorito dal diritto di precedenza deve attivarsi per prevenire le altrui scorrettezze che siano in qualche modo prevedibili (l'unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla "manovra di emergenza" si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulti impossibile). Ciò implica l'accertamento della possibilità o meno della manovra di emergenza (ad esempio costituita dall'arresto tempestivo del proprio mezzo, o dal rallentamento della marcia) alla luce delle circostanze del caso concreto.”

E’ dunque indubbio che in linea di principio, un sinistro avvenuto in corrispondenza di un incrocio - ove anche risulti provata la violazione dell’art. 145 Cds - debba necessariamente essere ricondotto nell’ambito dell’art. 2054, 2° co. c.c., norma che – si ribadisce – ha un precipuo fine sussidiario in tutti quei casi ove non sia possibile accertare in modo concreto e preciso, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cfr. C. 15434/04; C. 4639/02; C. 4648/99; C. 5250/97). La norma mira infatti a risolvere la questione della responsabilità in caso di scontro, eliminando le difficoltà di prova circa la ricostruzione delle precise modalità del sinistro (Giannini, Pogliani, 203).