buca stradale

La disattenzione del danneggiato non esclude la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c.

L'eventuale disattenzione dell'utente che non s'avveda della buca e però utilizzi la strada in modo conforme alla sua destinazione, senza porre in essere una sequenza causale autonoma di per sé idonea a produrre il danno, non assurge ad evento idoneo ad esimere il custode da responsabilità, non avendo quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tipici del fortuito. Tuttavia, il comportamento colposo del danneggiato che non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.

Tale principio è stato recentemente ribadito dal Tribunale di Grosseto (Sentenza n. 777 del 23 luglio 2012) chiamato a pronunciarsi su un'ipotesi di responsabilità del Comune di Follonica ex art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia). Nel caso di specie l'attrice aveva chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni susseguenti la caduta in una buca formatasi nel tempo al centro di una pubblica via. Il Comune, costituendosi in giudizio, aveva contestato l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. eccependo che la caduta era dipesa esclusivamente dalla distrazione dell'attrice.

Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza in esame, ha avuto modo di affrontare non solo la questione della configurabilità in capo alla Pubblica Amministrazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. e dell'eventuale "concorso di colpa del danneggiato" (art. 1227 c.c.); ha anche ribadito i principi ed i criteri applicabili in ordine alla liquidazione del danno.

Si riportano alcuni passaggi della motivazione della sentenza:

"... Premesso che la P.A. quale ente proprietario delle strade pubbliche ha l'obbligo della relativa manutenzione (ex artt. 16 e 28 L. 2248/1865 all. F; art. 14 C.d.S.), si deve contestare la fondatezza di quell'orientamento, peraltro superato, che propende per l'esclusione in tali casi dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. Specificamente, tale assunto, giustificato da un certo filone giurisprudenziale con l'argomento che l'estensione dei beni demaniali ed il loro utilizzo diretto e generalizzato da parte della collettività avrebbe impedito di ravvisare in capo alla P.A. una vera e propria posizione di custodia, non appare condivisibile, specie laddove la strada, anziché appartenere allo Stato, appartenga invece ad un Comune e, in quanto tale, abbia un ambito territoriale più limitato e suscettibile di un effettivo controllo. La stessa Corte Costituzionale, con la pronuncia 156/99, ha posto le premesse per un'apertura nel caso concreto all'applicazione della norma dell'art. 2051 c.c. e tale apertura è stata confermata da Cass. S.U. 10893/01, trovando poi espressa consacrazione in Cass. 29.5.2006 n. 1415. Allo stato, dunque, è consentito al giudice operare una valutazione in concreto del bene da cuì è derivato il danno e della sua relazione con l'ente preposto alla sua gestione, al fine di stabilire se sia o meno ravvisabile una situazione di custodia. Ebbene, nel caso in esame, alla luce della limitata estensione della rete stradale del Comune di Follonica, rilevato che il sinistro si è verificato all'interno del centro urbano, nel cuore di una zona residenziale, e che la buca non si era appena formata, si deve affermare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. Allora, era onere del Comune convenuto dimostrare che il fatto si verificò in assenza di ogni sua colpa, nonostante avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo, in conseguenza di un fatto fortuito; dimostrazione, questa, che non è stata fornita e che, anzi, appare smentita proprio dalla presenza della grossa buca, eliminata dopo il sinistro, ma presente in Loco già da qualche mese, nonostante la zona fosse spesso perlustrata dai Vigili Urbani. All'esito dell'istruttoria espletata, poi, è emerso che il sinistro è effettivamente avvenuto in conseguenza dell'anomalo stato dei luoghi. La teste (omissis), indifferente, che ha assistito alla caduta, ha infatti confermato che l'attrice, gettata la spazzatura, stava attraversando la strada allorquando è inciampata e caduta nella buca di causa; tale anomalia della strada, raffigurata nelle foto prodotte dalla (omissis), non contestate, appare poi di profondità e dimensioni tali da rendere del tutto plausibile la dinamica del fatto riferita in citazione e confermata dalla teste. Poiché l'attrice stava utilizzando la strada in modo conforme alla sua destinazione, ovvero percorrendola a piedi, non si può ritenere che la sua condotta sia stata la causa esclusiva del danno, dovendosi invece affermare che la caduta derivò proprio dalla irregolarità del selciato. Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema corte (v. tra le tante Cass. 22.4.2010 n. 9546; 8.5.2008 n. 11227), "ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 cod. che., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. In altre parole, l'eventuale disattenzione dell'utente che non s'avveda della buca e però utilizzi la strada in modo conforme alla sua destinazione, senza porre in essere una sequenza causale autonoma di per sé idonea a produrre il danno, non assurge ad evento idoneo ad esimere il custode da responsabilità, non avendo quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tipici del fortuito. Tuttavia, il comportamento colposo del danneggiato che non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato. Ebbene, nel caso concreto, si deve affermare la sussistenza di tale concorso perché dall'esame delle fotografie prodotte dalla stessa-attrice s'evince che la buca in questione era ben visibile se solo vi si prestava un minimo di attenzione, tanto più che la caduta è avvenuta in pieno giorno e la (omissis), che già aveva gettato la spazzatura e procedeva a mani libera, non ha allegato alcun elemento che ostacolasse la sua vista, limitandosi a dire che essendo la buca all'interno di un più vasto avvallamento della sede stradale essa non sarebbe stata visibile. Tale assunto però appare di dubbio fondamento già in linea di principio — posto che il generale stato di degrado della pavimentazione avrebbe semmai dovuto allarmare la danneggiata e metterla all'erta — ed è smentito dalle suddette foto da cui emerge che la buca, seppur grigia, come il restante asfalto, era però di colore più chiaro al centro e più scuro ai bordi ed era quindi percepibile. Se la (omissis) non se ne avvide, come da lei dichiarato, ciò dipese allora da una sua distrazione colpevole (oltre che, evidentemente, dalla mancata segnalazione del pericolo, e da qui il concorso di colpa, anziché la colpa esclusiva della danneggiata). In considerazione del fatto che la (omissis) procedeva con passo normale, e che la sua colpa discende non già da una grave imprudenza, ma da semplice distrazione, ancorché colposa, il suo concorso di colpa dev'essere quantificato nella misura del 25%. All'attrice spetta, dunque, il risarcimento del danno conseguente a tale sinistro, nella misura del 75% ..."

"... Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2011, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia. Benvero, come chiarito dalla Suprema corte (v. Cass. 7.6.2011 n. 12408), "i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali". Tale orientamento è pienamente condivisibile, tanto per la collocazione sistematica della disposizione, inserita nel "Codice delle assicurazioni private" e, in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti", quanto per la ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi (specie se si considera che, nel campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi). La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate; in particolare, si ritiene di dover riconoscere un danno per la componente strettamente morale del danno permanente (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) pari ad 1/4 di quello all'integrità fisica, come già determinato in via generale da tali tabelle. Benvero, pur dovendosi escludere ogni automatismo, si può tuttavia ritenere che, in concreto, la stessa abbia subito, oltre alla menomazione dell'integrità fisica, anche un patema d'animo, tanto per il trauma conseguente la caduta a terra, quanto, oggi, per la percezione della compromissione della propria salute. Come chiarito dalla Suprema corte (v. Cass. 12.9.2011 n. 18641), "in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la "voce" di danno cd. biologico, da un canto, e la "voce" di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base a motivazione esente da vizi logici e giuridici, aveva liquidato congiuntamente il danno biologico ed il danno morale secondo le tabelle "milanesi" antecedenti all'arresto delle Sezioni unite civili del 2008; la stessa S.C. ha, altresì, rilevato che le successive tabelle del Tribunale di Milano modificate nel 2009 - e applicabili dai giudici di merito su tutto il territorio nazionale - non hanno "cancellato" il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva, e cioè "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale")". Tanto premesso, poiché la danneggiata al momento del fatto aveva (omissis) anni, il demoltiplicatore in ragione dell'età è dello (omissis) ed il danno non patrimoniale permanente, comprensivo del suddetto danno morale, ammonta ad euro (omissis). Ad esso deve aggiungersi il danno per la temporanea, anch'esso quantificato dal tribunale di Milano in modo unitario, come danno non patrimoniale "temporaneo" complessivo e comprensivo tanto del danno biologico quanto del morale temporaneo, corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100% secondo una forbice di valori monetari da un minimo di € 91,00 ad un massimo di € 136,00. In considerazione della malattia di lieve entità, da un canto, ma anche del fatto che l'attrice ha dovuto portare il gesso e le lesioni hanno riguardato le mani, e dunque nel primo periodo hanno limitato fortemente la danneggiata, dall'altro, si ritiene di optare per una quantificazione giornaliera di euro 100,00 per ogni giorno d'invalidità temporanea assoluta (ed una quantificazione proporzionalmente diminuita per ogni giorni di invalidità parziale), per una somma complessiva di euro (omissis). Ne discende che il complessivo danno non patrimoniale ammonta ad euro (omissis) ed il debito del Comune, pari al 75% di tale somma, è di euro (omissis). Su tale somma complessiva, già rivalutata, dev'essere computato il danno per il ritardato pagamento, equitativamente determinato nella media tra gli interessi legali calcolati sulla somma interamente rivalutata e quelli calcolati sul capitale puro (che si determina devalutando alla data del fatto la somma rivalutata), giusta Cass. Sez. Un. 22.4.94-17.2.95 n. 1712. b) A titolo di danno patrimoniale. All'attrice dev'essere poi riconosciuto il danno per le spese mediche sostenute, documentate in euro (omissis) ed obiettivamente congrue (v. c.t.u.), nonché quello per la perdita temporanea di reddito (v. doc. 10), pari ad euro (omissis), e per il costo di una collaboratrice domestica, pari ad euro (omissis), essendo emerso dall'istruttoria (v. testi (omissis)) che l'esigenza di avvalersi di tale aiuto dipese proprio dal sinistro. Di tale complessivo danno patrimoniale, per euro (omissis), la convenuta deve rispondere nella misura del 75%, e dunque il suo debito a tale titolo è di euro (omissis). Trattandosi di debito di valore, tale importo dovrà essere rivalutato tenendo conto della svalutazione intervenuta dalla data degli esborsi ad oggi e sulla somma mediamente rivalutata dovranno computarsi gli interessi legali. Nulla, invece, può essere riconosciuto per il costo della consulenza di parte fatta redigere ante causam perché non domandato in citazione (nella dettagliata descrizione dei costi affrontati e costituenti il danno patrimoniale emergente), ma solo, per la prima volta, in conclusionale (peraltro in difetto di ogni documentazione al riguardo) ..."