Nessuna sentenza, basta l’accordo. Ecco come funziona il procedimento che in alcuni casi è perfino obbligatorio
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- Creato Sabato, 10 Marzo 2012 10:29
- Pubblicato da IL TIRRENO
GROSSETO. Per delineare il ruolo del mediatore bisogna immaginare una figura a metà tra il giudice e l’amministratore di condominio. Nell’ambito delle controversie civili e commerciali, comprese le liti tra imprese o tra queste e i consumatori, il mediatore non ha il potere di “sentenziare” torto e ragione ma cerca un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Il ricorso alla mediazione è obbligatorio per legge nei casi di contratti assicurativi, bancari e finanziari; danni provocati dalla responsabilità medica o dalla diffamazione; diritti reali (proprietà, usufrutto, superficie); patti di famiglia, divisione dei beni; comodato, locazione o affitto d’aziende. Se le dispute riguardano altre casistiche, il giudice può sollecitare un preventivo “filtro” davanti al mediatore o una delle due parti può presentare istanza.
Per avviare il procedimento occorrono dai 40 ai 9.200 euro per ciascuna parte a seconda del valore economico della lite, con una forbice che varia dai pochi spiccioli agli oltre 5 milioni di euro. Qualora risulti impossibile determinarlo o vi sia tra i contendenti una notevole divergenza sulla stima, l’organismo di mediazione può stabilirlo “motu proprio” ma solo fino al limite di 250mila euro. La designazione del mediatore tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi avviene in base alle competenze specifiche (laurea, corsi di aggiornamento, cv), all’esperienza e alle schede di valutazione compilate sul suo operato. Le parti possono decidere congiuntamente da chi farsi “pacificare” ma se ciò non avviene è il responsabile della Camera di conciliazione a individuare la figura adatta. Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto a firmare una dichiarazione di imparzialità e indipendenza. Inoltre, insieme agli altri soggetti, dovrà sottoscriverne un’altra che impone la riservatezza degli atti (vietate le registrazioni degli incontri e, ovviamente, la divulgazione dei contenuti). Se ciò non bastasse, esiste anche un codice etico che pianta numerosi paletti: rifiuto della nomina o sospensione del procedimento se emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento neutrale; non esercitare pressione sulle parti e declinare compensi o incarichi professionali se non sia trascorso almeno un anno dalla mediazione. Una volta depositata la domanda in segreteria, il responsabile fisserà la data del primo incontro entro 15 giorni; le parti possono partecipare personalmente o con rappresentanti delegati. L’alternativa è avvalersi del servizio telematico accessibile dal sito www.gr.camcom.it. Il mediatore, che può avvalersi di consulenti tecnici, può sentire i soggetti in conflitto sia congiuntamente che separatamente. Quando l’accordo non viene raggiunto può formulare la proposta di conciliazione alla quale dovrà essere data una risposta scritta entro 7 giorni. Se questa viene rifiutata da una o entrambe le parti e queste volessero ricorrere successivamente alla giustizia ordinaria, non potranno utilizzare nessun atto, informazione o testimonianza inerente al procedimento di mediazione. (l.s.)
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