Esenzioni dal ticket, oggi si cambia. Prima bastava l’autocertificazione, ora serve un attestato della Asl.
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- Creato Giovedì, 01 Dicembre 2011 11:16
- Pubblicato da IL TIRRENO
GROSSETO. Scatta da oggi, 1º dicembre, la nuova modalità per certificare il diritto all’esenzione dal ticket sanitario per età e reddito. In sostanza il vecchio sistema dell’autocertificazione - ovvero la firma del cittadino esente, apposta sulla richiesta medica, con la quale fino ad ora si dichiarava il proprio diritto all’esenzione - va in pensione. Al suo posto arriva un certificato, rilasciato dalla Asl di residenza, che riporta il codice di esenzione. I codici sono quattro: E01, E02, E03, E04. Il certificato dovrà essere esibito al medico di famiglia, al pediatra di famiglia o allo specialista e riportato dal medico stesso sulla ricetta, al momento della prescrizione.
Le procedure di rilascio degli attestati sono state avviate a partire dallo scorso mese di settembre e non sono previsti termini di scadenza per l’acquisizione dell’attestato. Ad oggi l’Asl 9 di Grosseto ha redatto e inviato a domicilio oltre 20mila certificati. Chi non ha ancora provveduto, però, non si deve preoccupare: c’è ancora tempo per fare la richiesta. Chi rientra in una delle quattro categorie elencate, può, infatti, presentarsi agli sportelli che la Asl 9 ha appositamente allestito negli ospedali e nelle sedi di distretto e incrementato di numero, in questi giorni, per agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema e per evitare file. L’Asl ricorda che, con l’entrata a regime della nuova normativa, se il codice di esenzione non sarà correttamente riportato dal medico sulla richiesta, il cittadino, anche se esente, sarà tenuto a pagare il ticket e non avrà diritto ad alcun rimborso. Tuttavia, per il primo mese, la nuova procedura sarà applicata con un’iniziale flessibilità, nell’intento di venire incontro ai cittadini e non creare loro disagi. Le quattro categorie di esenzione sono: 1) cittadini di età inferiore a 6 e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice di esenzione E01); 2) disoccupati, e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice di esenzione E02); 3) titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice di esenzione E03); 4) titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice di esenzione E04). Chi deve avere il certificato di esenzione? Chi appartiene ad una delle quattro categorie di esenzione per età e reddito sopraelencate e chi ha l’esenzione parziale, per patologia o per invalidità, e rientra in una delle quattro categorie di esenzione per età e reddito sopraelencate. Chi non deve avere il certificato di esenzione? I cittadini che hanno già l’esenzione totale per patologia, per invalidità o per malattie rare che, in questo caso, non hanno necessità di richiedere il certificato.
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