spese legali e incidente stratale
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Il rimborso delle spese legali in caso di sinistro

Molte compagnie assicurative, nonostante l’evoluzione giurisprudenziale maturata nel tempo susseguente le note sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 26972/3/4/5 del 2008), perseverano ad opporre quest’ultime al il risarcimento del danno non patrimoniale (o ex morale) nei sinistri con lesioni micropermanenti. Analogamente è spesso negato il riconoscimento del diritto del danneggiato ad essere rimborsato delle spese legali sostenute nella fase di trattativa stragiudiziale.

Nel caso in esame una ragazza, terza trasportata, aveva chiesto il risarcimento dei danni lei derivati da un sinistro alla compagnia del veicolo vettore ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni. La Compagnia corrispondeva inizialmente una somma, poi integrata in corso di trattative, che la ragazza tratteneva a solo titolo di acconto. Pur nella vicinanza delle posizioni circa l'individuazione dei parametri medico-legali per la quantificazione del danno biologico, quanto complessivamente pagato dalla Compagnia non comprendeva alcun ristoro per il danno non patrimoniale - ritenuto non dovuto in considerazione delle lesioni minime subite dalla danneggiata - né per le spese di assistenza legale di cui la ragazza si era avvalsa per condurre le trattative di liquidazione del danno.

Circa la ripetibilità delle spese di assistenza legale stragiudiziale sostenute dall’attrice, la ragazza evidenziava in giudizio come la Compagnia convenuta avesse dapprima offerto la somma di € 2.000,00 “a tacitazione di ogni pretesa” e - solo in conseguenza delle contestazioni in via stragiudiziale del proprio avvocato - avesse poi integrato l’offerta di ulteriori € 500,00. Era dunque evidente come nel caso di specie l’intervento del legale fosse stato determinante per ottenere l’integrazione dell’offerta cosicché le spese di assistenza stragiudiziale (assistenza quindi giustificata) dovevano essere conteggiate ai fini della determinazione del danno patrimoniale.

La circostanza conferma ancora una volta come in caso di sinistro stradale la parte danneggiata abbia il diritto (costituzionalmente garantito) di farsi assistere da un professionista nei confronti della Compagnia Assicurativa civilmente obbligata al fine di compensare l’enorme squilibrio esistente fra le parti sul pianto tecnico-giuridico: squilibrio che non consentirebbe, diversamente, un adeguato diritto di difesa del danneggiato stesso.

La sentenza per esteso:

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL GIUDICE DI PACE

Dr. ANDREA FERRARIS

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sotto il n° (omissis) del Registro Affari Civili Contenziosi dell'anno 2010 promossa

da

(omissis) elettivamente domiciliata in Follonica (GR), via dell'Industria n° 88, presso e nello studio dell'avv. Claudio De Stasio che, in virtù della delega posta a margine dell'atto di citazione, la rappresenta e difende in giudizio.

Attrice

contro

(omissis) S.p.a. con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Convenuta contumace

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale.

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

- voglia il Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria diversa eccezione, deduzione ed istanza, riconoscere e dichiarare, ex art. 141 D.Lgs. n° 209/2005, l'obbligo della Compagnia di Assicurazioni (omissis) al risarcimento del danno subito dalla signora (omissis), trasportata, al momento del sinistro, sul veicolo (omissis), assicurato per la RCA con la detta Compagnia (omissis);

- condannare in conseguenza la Compagnia di Assicurazione Fondiaria-SAI S.p.a. al pagamento in favore della signora (omissis), a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per come specificati nel corpo del presente atto, la somma di Euro 7.109,16, già detratto l'acconto ricevuto di € 2.500,00, ovvero la diversa somma che risulterà di ragione o giustizia, eventualmente liquidata in via del tutto equitativa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla domanda alla data di effettivo pagamento, al netto della eventuale rivalsa dell'Ente previdenziale. Il tutto ricompreso nei limiti di competenza per valore del Giudice adito.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la signora (omissis) conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Giudice di Pace, la (omissis) S.p.a. per ivi sentirla condannare al pagamento di tutti i danni da lei subiti nell'incidente stradale avvenuto il (omissis) in Grosseto.

A sostegno della domanda la difesa dell'attrice assumeva che quest'ultima, in tale data, si trovava a percorrere, quale trasportata, il viale Europa, a bordo dell'autovettura (omissis) di proprietà del signor (omissis) e dallo stesso condotta.

Quest'ultimo, giunto all'altezza dell'intersezione con via Francia, rallentava per concedere la dovuta precedenza alle autovetture che ivi transitavano quando, improvvisamente, veniva violentemente tamponato dall'autovettura (omissis) di proprietà del signor (omissis).

In seguito al sinistro, ai cui rilievi provvedeva la Polizia Municipale di Grosseto, l'attrice riportava lesioni personali tali da dover ricorrere al locale Pronto Soccorso ove il medico di turno, verificata la presenza di "contrattura antalgica in sede cervicale con associata cefalgia", prescriveva esame Rx colonna cervicale, visita generale PS, collare cervicale per 5-7 gg. oltre a cure farmacologiche.

L’esame radiografico non rilevava per contro fratture.

La certificazione di malattia si protraeva fino a stabilizzazione dei sintomi e la guarigione clinica, con postumi, veniva dichiarata in data 23 luglio 2009.

La (omissis), riconosciuta l'esclusiva responsabilità del conducente (omissis) nella causazione del fatto, provvedeva a risarcire integralmente il danno materiale subito dal (omissis) nonché a sottoporre a visita medica il (omissis) stesso e la (omissis) per la valutazione dei danni fisici.

La Compagnia, mentre raggiungeva un accordo transattivo con il (omissis), in data 04.12.2009 trasmetteva alla (omissis) la somma di € 2.000,00, quale offerta di risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa sofferti nel sinistro, cifra che veniva trattenuta solo a titolo di acconto poiché, oltre a differire sostanzialmente, nei parametri di valutazione del danno biologico, da quelli indicati dal c.t.p., non prevedeva alcuna personalizzazione per il danno non patrimoniale né il rimborso delle competenze di patrocinio legale relative all'assistenza ricevuta nella fase stragiudiziale.

La (omissis) avanzava dunque una controproposta alla Società convenuta, nel tentativo di mediare le posizioni ed evitare i tempi ed i costi di un giudizio altrimenti inevitabile, ma quest'ultima non accoglieva la richiesta trasmetteva all'attrice soltanto una ulteriore somma di € 500,00, trattenuta anch'essa a titolo di acconto. La stessa difesa evidenziava che l'attrice aveva subito un danno da cui derivava una invalidità permanente valutata dal c.t.p. nella misura del 4%, con giorni 45 di inabilità temporanea assoluta e giorni 50 di inabilità temporanea relativa e che, secondo tali parametri, l'entità del risarcimento spettante alla stessa a titolo di totale danno biologico, in base alla L. 57/2001, poteva essere quantificata in complessivi € 6.419,25 oltre alla cifra di € 2139,75 quale

adeguata personalizzazione del danno biologico puro (ex danno morale). Alla somma suddetta dovevano essere aggiunti infine gli esborsi relativi alle spese mediche documentate per € 369,78, oltre alle spese di assistenza legale stragiudiziale per € 400,00.

Riteneva, di conseguenza, che la somma di € 2.500,00 corrisposta dalla Compagnia di Assicurazioni convenuta e trattenuta dalla (omissis) a titolo di acconto, fosse del tutto inadeguata a costituire un congruo ristoro dei danni subiti da questa nel sinistro in questione.

Durante la fase istruttoria veniva disposta ed espletata C.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice ed acquisita documentazione varia.

Alla udienza del giorno 07.12.2011 la causa veniva, sulla precisazione delle conclusioni così come in epigrafe, trattenuta in decisione, con termine di 60 giorni per eventuale deposito di note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito della questione, il giudicante ritiene che non può sorgere dubbio alcuno in ordine allo svolgimento della vicenda, per come esposto all'atto di citazione, ed alla validità della domanda svolta nei confronti della (omissis), non solo per la peculiare tipologia della stessa, risarcimento ex art. 141 Codice delle Assicurazioni che prescinde da qualsiasi accertamento in ordine alla responsabilità del sinistro, ma anche in relazione al comportamento fattuale tenuto dalla Compagnia e sopra descritto. Quest'ultima è pertanto tenuta al pagamento di tutti i danni dall'incidente derivati.

Per quanto concerne la quantificazione degli stessi, la C.t.u. medica, di cui il Giudicante condivide il chiaro iter logico, determina, in conseguenza delle lesioni riportate dall'attrice a causa del sinistro, postumi permanenti del 1,5% ed una invalidità temporanea parziale, al 75%, di giorni 10, parziale, al 50%, di giorni 15 e parziale, a125%, di giorni 15.

Detta circostanziata valutazione consente di determinare l'entità del anno biologico permanente sofferto dalla stessa che questo Giudice liquida nella misura di € 1.105,17, somma rivalutata ad oggi, oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo calcolati sulla somma riportata al valore dell'epoca e rivalutata anno per anno. A tale somma deve essere aggiunta quella relativa al risarcimento del danno biologico conseguente all'invalidità temporanea totale e parziale dell'attrice che viene liquidato in € 830,25 (= parziale al 75% € 33,21 x 10 + parziale al 50% € 22,14 x 15 + parziale al 25% 11.07 x 15) somma rivalutata, oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo calcolati sulla somma riportata al valore dell'epoca e rivalutata anno per anno. Gli importi di cui sopra sono stati determinati sulla base dei criteri valutativi di cui al disposto della L. 57/2001. Quanto al richiesto danno morale il Giudicante fa osservare che le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n° 26972/08) ne propongono una rivisitazione che comporta una rilevante novità con riguardo a tale nocumento conseguente a lesioni personali.

Infatti, dopo aver definitivamente accantonato la figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte, la Corte di Cassazione evidenzia come la formula " danno morale " descriva, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quello costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato (paragrafo 2.10 sent.). È necessario però che tale sofferenza sia in sé considerata, cioè non sia una componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale: in particolare, qualora sia prospettabile un danno biologico, ogni sofferenza fisica o psichica ne costituisce componente.

E continua detta sentenza: "determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei suindicati termini e sovente liquidato in percentuale (da un terzo a metà) del primo; esclusa dunque la praticabilità di tale operazione, dovrà il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze, fisiche psichiche, patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. " (paragrafo 4.9.sent). In base a tale enunciato questo Giudice ritiene che pur non essendo risarcibile un danno morale che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, sia comunque necessario procedere, caso per caso ed ove dovuto in relazione agli atti di causa ed alla attività istruttoria, ad una adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo che tenga anche conto della sofferenza morale, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali.

Infine, per completezza di esegesi ed in generale, sempre in merito al danno morale l'art. 2059 cod. civ. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n° 233/2003, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. in base alla quale possono individuarsi ulteriori ipotesi di danni sostanzialmente non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, risarcibili a prescindere dalla configurabilità di un reato. (Cfr. Cassazione, sez. 111 civile, sentenza 31.05.2003 n° 8828). Con la sentenza n° 25187 del 03.12.2007 i giudici della III Sez. Civ. della Suprema Corte hanno poi sancito che "alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. non ostano né la mancanza di un accertamento in concreto della colpa dell'autore del danno, tutte le volte in cui essa venga ritenuta sussistente in base ad una presunzione di legge, quale, tra altre, quella di cui all'art. 2050 cod. civ., né l'impossibilità di qualificare il fatto dannoso in termini di reato. Con l'affermazione di questo principio di diritto la Corte amplia il ventaglio di ipotesi risarcitorie del danno morale poiché expressis verbis riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (rectius, nel caso di specie del "danno morale") anche nel caso in cui la responsabilità del convenuto sia riconosciuta in via presuntiva. Ciò evidenziato, calandosi nel caso di specie come sempre necessario, il Giudicante, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritiene che la " voce " del danno non patrimoniale intesa come " sofferenza soggettiva " non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto.

Conseguentemente questo Giudice, in una lettura degli articoli 139 C.d.a. e 2059 cod. civ. intesa a garantire l'integrale risarcimento del danno alla salute, procedendo ad "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, ritiene necessario liquidare a favore dell'attrice, alla luce degli esposti principi ed in aderenza alla fattispecie concreta, per sostanziale equità, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore di € 350,00 rivalutata ad oggi, oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo calcolati sulla somma riportata al valore dell'epoca e rivalutata anno per anno.

Debbono essere anche trasmessi alla (omissis) € 369,68 per spese mediche documentate e richieste, oltre interessi dall'effettivo esborso al saldo.

Spetta infine all'attrice il rimborso delle spese di assistenza legale extragiudiziale per un importo di € 400,00, come da giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte (una per tutte la n° 97/2010), oltre gli interessi legali.

Dalle somme come sopra liquidate deve essere infine detratto l'importo di € 2500,00 già inviato dalla Compagnia di Assicurazioni, importo da rivalutarsi dalla data di corresponsione con gli interessi legali calcolati anno per anno.

Quanto alle spese di lite, esse, pur seguendo il principio della soccombenza, vengono compensate nella misura del 50% in favore della Compagnia convenuta e liquidate come in dispositivo, in considerazione della sproporzione tra quanto richiesto e quanto in effetti liquidato dal Giudicante, oltre che per la effettiva corresponsione ante causa di una somma molto vicina a quella spettante.

P.Q.M.

Il GIUDICE DI PACE,

definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

- dichiara che i danni alla persona sopportati dall'attrice sono conseguenza Incidente stradale per cui è causa;

condanna la (omissis) S.p.a. corrente in (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, in risarcimento del danno biologico a favore (omissis), come in motivazione, la somma di € 1105,17, somma liquidata secondo il valore attuale da non rivalutarsi, oltre gli interessi legali dalla data del fatto al saldo calcolati sulla somma riportata al valore dell'epoca e rivalutata anno per anno;

- condanna la Compagnia di Assicurazioni al risarcimento del danno biologico conseguente all'invalidità temporanea parziale dell'attrice che liquida, come in motivazione, in £ 830,25 (= parziale al 75% € 33,21 x 10 + parziale al 50% € 22,14 x 15 + parziale al 25% € 11,07 x15), somma

rivalutata, oltre gli interessi legali dalla data del fatto al saldo calcolati sulla somma riportata al valore dell'epoca e rivalutata anno per anno;

- condanna la stessa al pagamento in favore della attrice, come in motivazione, quale adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, della somma di € 350,00 rivalutata ad oggi, oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo calcolati sulla somma riportata al valore dell'epoca e rivalutata anno per anno.

- condanna la Compagnia convenuta a risarcire all'attrice, ristoro delle spese mediche documentate e richieste, come in motivazione, la somma di € 369,78, oltre interessi legali dall'effettivo esborso al saldo;

- condanna la medesima a rifondere all'attrice, come in motivazione, la somma di € 400,00 per spese di assistenza legale extragiudiziale, oltre interessi legali dall'esborso al saldo.

- dispone detrarsi dalle somme come sopra liquidate l'importo di £ 2500,00 già corrisposto dalla Compagnia di Assicurazioni, importo da rivalutarsi dalla data di corresponsione con gli interessi legali calcolati anno per anno.

- condanna infine la (omissis) al pagamento delle spese di lite che, liquida, come in motivazione, in complessivi € 1340,00 di cui € 340,00 per spese (= 50% di € 680,00), comprensive della C.t.u. medico legale, € 1000,00 (= 50% di € 2000,00) per compensi , oltre Iva e C.a.p. come per legge.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Grosseto, 27-2-2012

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Andrea Ferraris