Sentenza ex art. 281 sexies cpc: ancora sul termine per l'impugnazione laddove il Giudice non dia lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione
Nel caso di sentenza redatta a verbale o allegata allo stesso ai sensi dell'art. 281 sexies cod.proc.civ., la sua pubblicazione, al fine della decorrenza dei termini "ad opponendum", esige che la pronuncia sia stata letta in udienza e che di tale lettura, concernente motivazione e dispositivo, si dia atto nel verbale immediatamente sottoscritto dal giudice; dal difetto di tale adempimento consegue il mancato esonero per il cancelliere dall'osservanza delle attività comunicatorie ex art. 133 cod. proc. civ. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che, in caso di non riscontro nel verbale d'udienza dell'avvenuta lettura di dispositivo e motivazione, sussisteva la tempestività del ricorso per regolamento di competenza, anche se proposto oltre il termine di trenta giorni dall'udienza ma prima del decorso di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere).
Cass. civ. Sez. I Ord., 06-09-2007, n. 18743
Sentenza ex art. 281-sexies cpc: se il Giudice non rispetta la forma, il termine per l'impugnazione decorre dal deposito della sentenza comunicato ai difensori delle parti dal cancelliere unitamente all'attestazione di avvenuta pubblicazione
Ai fini della decorrenza dei termini per la impugnazione della sentenza di primo grado, la sola lettura in udienza del dispositivo (il quale diventa parte integrante del verbale), nonché della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non accompagnata dalla materiale allegazione della sentenza stessa al verbale contestualmente alla sottoscrizione di esso da parte del giudice, come prescritto ex art. 281-sexies, c.p.c., non consente di ritenere applicabile il principio secondo cui la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene, dovendosi, invece, ritenere che la sentenza depositata costituisca, in tal caso, atto autonomo e distinto dal verbale stesso. Nella specie l’appello deve ritenersi tempestivo, poiché correttamente la parte ha considerato decorrente il termine per impugnare dalla data di deposito del provvedimento (deposito comunicato ai difensori delle parti dal cancelliere, unitamente alla specifica attestazione dell’avvenuta pubblicazione), atteso che solo a partire da tale data la parte stessa è stata posta in grado di conoscere integralmente ed in concreto il tenore della decisione e di predisporre, di conseguenza, le opportune difese.
App. Roma Sez. III, 26/06/2007
Esecuzione sui beni del fondo patrimoniale della famiglia
L'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui relativi frutti, ai sensi dell'art. 170 c.c., non può avere luogo solo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, mentre nessun limite è configurabile allorquando le obbligazioni sono funzionali al soddisfacimento degli stessi, di conseguenza, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore dimostrare che il creditore conosceva l'estraneità del credito alle esigenze della famiglia, sia perché i fatti negativi non possono costituire oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza alle stesse dei debiti.
Trib. Salerno Sez. III, 24/01/2012
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