Legittima la registrazione di una conversazione da parte di uno dei soggetti che vi partecipa
La registrazione fonografica di una conversazione da parte di uno dei soggetti che vi partecipa, e non da un terzo, è sottratta alla disciplina di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p. ed è, pertanto, legittima ed utilizzabile in giudizio nei confronti dell'altro partecipante in quanto memorizzazione di un fatto storico di cui l'autore conserva libera disponibilità (fatti salvi eventuali e specifici divieti di divulgazione fondati sull'oggetto e sulla qualità della persona protagonista della conversazione).
App. Milano Sez. III, 07/04/2011
Pagamento compensi professionali. Il cliente obbligato al pagamento non è necessariamente il soggetto nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale
Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso (Cass. 3016/2006, Cass. 1244/2000). Infatti, allorché si verta in ipotesi di prestazione d'opera professionale intellettuale, che si assume richiesta dal cliente, si è in presenza di un vero e proprio contratto, come lo qualifica l'art. 2230 c.c. individuandolo come una sotto categoria del contratto d'opera. Ciò comporta che in merito a detto contratto vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale (in genere, nella fattispecie rappresentata dal conferimento dell'incarico), nonché dell'accettazione (in genere espressa per fatti concludenti) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta. Ciò costituisce, prima ancora che un principio regolatore dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, un principio regolatore dell'intera materia contrattuale.
Il cliente del professionista, quindi, non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito l'incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo (Cass. 22233/2004, Cass. 7309/2000). La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia contestato dal convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione di un rapporto siffatto, deve essere fornita dall'attore (Cass. 1244/2000 cit.), che ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso, senza potersi giovare della parcella da lui stesso unilateralmente predisposta, essendo questa priva, in sede di ordinario giudizio di cognizione, di rilevanza probatoria (Cass. 5321/2003, Cass. 3024/2002, Cass. 635/2000, Cass. 3627/99, Cass. 2176/97).
Corte l'Appello di Potenza, 16-06-2009
Il proprietario-custode di un bene immobile è responsabile per i danni cagionati dal bene, anche se le caratteristiche dannose siano state create da altri
Il proprietario-custode di un bene immobile è responsabile per i danni cagionati dal bene, anche se le caratteristiche dannose siano state create da altri. Ciò perché è il proprietario-custode che mantiene nella res quelle caratteristiche dannose, pur essendo obbligato ad eliminarle per il precetto del neminem laedere.
Cass. civ. Sez. III, 10/12/2012, n. 22384
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