Gli effetti dell’eccezione di prescrizione proposta da soggetto diverso dal debitore convenuto
Per stabilire gli effetti dell'eccezione di prescrizione proposta da persona diversa dal debitore convenuto (ex art. 2939 c.c.), occorre distinguere: da un lato, se la prescrizione è eccepita dal debitore inerte o rinunciatario ad eccepirla, in tal caso l'eccezione ha l'effetto di estinguere il diritto dell'attore, nei limiti della somma che il convenuto deve all'eccipiente; dall'altro lato, se, invece, l'eccezione è proposta da altri soggetti (nella specie, l'assicuratore r.c.a. del debitore convenuto), essa non estingue il diritto dell'attore, ma soltanto il credito vantato dal debitore convenuto nei confronti del terzo eccipiente.
Cass. civ. Sez. III, 09-04-2001, n. 5262
Qualora il danneggiato-attore accerti solo dalla chiamata in causa del convenuto l’esistenza di altro soggetto responsabile, il termine di prescrizione del suo diritto al risarcimento, nei confronti di quest’ultimo, decorre dalla chiamata in causa stessa
Il principio secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione hanno effetto, a norma dell'art. 1310, primo comma, cod. civ., nei confronti di tutti i condebitori solidali (tranne nel caso di quelli risultanti "ex post" immuni da colpa), non attiene all'ipotesi in cui l'atto introduttivo del giudizio (nella specie, controversia risarcitoria per i danni alla persona determinati da sinistro stradale), interruttivo della prescrizione, risulti originariamente proposto soltanto nei confronti di alcuni di detti condebitori e l'attore accerti, solo a seguito di chiamata in causa da parte dei convenuti, l'esistenza di altri condebitori solidali, con la conseguenza che, ove l'illecito integri ipotesi di reato, il termine prescrizionale nei confronti di quest'ultimi condebitori, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., decorre, in forza dell'art. 2935 cod. civ., non dal fatto (o da un'eventuale amnistia), ma dalla data della chiamata in causa.
Cass. civ. Sez. III, 07-04-2010, n. 8234
La parziarietà delle obbligazioni assunte dal condominio attiene la fase esecutiva e non quella di formazione del titolo
Il contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'edificio condominiale stipulato dall'amministratore nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati, ma ciò non vuol dire che il creditore non possa agire nei confronti del condominio e conseguire la condanna dell'amministratore nella qualità di rappresentante dei condomini; solo che, in virtù del principio della parziarietà dell'obbligazione assunta dal rappresentante del condominio, il creditore può procedere all'esecuzione, individualmente, nei confronti dei singoli condomini secondo la quota di ciascuno (ovviamente se non corrisposta al condominio e da quest'ultimo al creditore, il quale potrà pretendere il dovuto, pro-quota, solo dai quei condomini che risultino inadempienti).
Più in generale il condominio - per il tramite del suo amministratore - è sempre legittimato passivamente a stare in giudizio quale rappresentante dei condomini, e nei suoi confronti può sempre essere pronunciata sentenza di condanna al pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti nell'edificio condominiale.
Trib. Pescara, 30/04/2012
Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 14430
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