Il giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. Possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità.
La sentenza resa dal Tribunale di Grosseto affronta, risolvendolo in maniera assolutamente condivisibile e logica, un tema particolarmente interessante e di enorme rilevanza pratica. In particolare il Tribunale – dopo aver provveduto al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla contestata aggravante dell’aver provocato un incidente stradale – ha affermato che “... una volta dichiarata la prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante di cui all’art. 187, comma 1 bis, quest’ultima va considerata a tutti gli effetti come non applicata, con la conseguenza che la stessa non può produrre neppure l’effetto ostativo di cui alla riserva introduttiva del comma 8 bis”.
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Effetti della decorrenza del termine di cui all'art. 644 cpc
La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente. Ne consegue che tranne i casi in cui un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso non può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c.; se la notifica sia semplicemente nulla, l'inefficacia può essere fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione.
Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-02-2014, n. 3552
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