Fatto
Il sig. XXX, autotrasportatore, è stato sorpreso a transitare con il suo autoarticolato su una strada interdetta alla circolazione ai mezzi pesanti in forza di una ordinanza prefettizia che imponeva a detti mezzi di seguire percorsi alternativi.
Il sig. XXX sostiene di non aver visto, lungo il percorso da lui seguito, alcun segnale stradale che indicasse il divieto di circolazione, né tanto meno, alcuna indicazione di percorsi alternativi obbligatori.
Diritto
Con l'opposizione ad un verbale di contestazione viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente (Cfr. Cass. Civ. 3837/01; Cass. Civ. 5095/99; Cass. Civ. 3741/99; Cass. Civ. 1122/99). Incomombe quindi sulla Amministrazione Pubblica, quale parte attrice sostanziale, l’onere di provare ex art. 2697 c.c., la legittimità del verbale impugnato dimostrando l’esistenza di adeguata segnaletica stradale sul tratto di strada percorso dal sig. XXX e la possibilità effettiva per lo stesso di avvalersi di un percorso alternativo, anch’esso obbligatoriamente segnalato.
L’onere probatorio in capo alla Pubblica Amministrazione non si esaurisce comunque qui: infatti l'accertamento, in sede di opposizione, non può concludersi col ritenere sussistente la violazione in base alla sola prova (che, come detto, l’Amministrazione Pubblica deve fornire) della presenza, sul percorso seguito dal sig. XXX, dei cartelli stradali, occorrendo, al fine dell’accertamento della violazione, l'ulteriore prova - della quale è onerato l'organo che ha emesso l'ingiunzione - che il cartello sia stato apposto legittimamente dall'autorità competente a disciplinare nella zona la circolazione (Cass. civ., Sez.I, 20/07/1995, n.7888).
Riassumendo, la Pubblica Amministrazione dovrà:
a) dimostrare l’esistenza di opportuna segnalazione stradale sul percorso seguito dal sig. XXX dal momento della sua partenza a quello di contestazione dell’infrazione;
b) dimostrare, qualora effettivamente esistenti le segnalazioni stradali di cui si discute, che le stesse fossero state collocate in posizione visibile e certamente percepibili nonché conformi a quanto disposto dall’art. 77 Regolamento di Attuazione del CdS, indicando altresì il provvedimento con il quale l’Autorità competente ebbe a disporre la loro esatta collocazione;
Vale la pena ricordare che il Giudice di Pace ha pure un’altra facoltà: quella cioè di decidere secondo equità in base al disposto di cui all’art. 113 cpc secondo comma. Qualora infatti le considerazioni in diritto sin’ora svolte venissero superate, il sig. XXX potrebbe comunque chiedere al Giudice l’annullamento del verbale in considerazione della non praticità dei luoghi e di altre circostanze contingenti quali il traffico particolarmente intenso, le dimensioni del mezzo tali da impedire agevoli manovre o costituire in caso un intralcio alla circolazione.