Cass. civ. n. 16901/2012: La legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c., non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale concernenti le parti comuni dell'immobile, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino. In tali ipotesi, l'amministratore è tenuto solo a riferire all'assemblea (obbligo di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali), con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità di litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini.