Ciao Stecor,
se il riscaldamento dei nuovi locali sarà garantito esclusivamente da un impianto autonomo non dovrai pagare il riscaldamento condominiale. Naturalmente limitatamente alla nuova cubatura.
Questo si ricava tra l'altro dal nuovo art. 1118 del c.c. a seguito della c.d. "riforma del condominio" (in vigore dal prossimo giugno) che consente il distacco dall'impianto condominiale senza necessità del benestare dell'assemblea:
Art. 1118. Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Altra norma di riferimento è l'art. 1123 c.c. nella parte in cui, al secondo comma, stabilisce che "se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne".