Il sottotetto, salvo che diversamente risulti dal titolo di acquisto, non è parte comune a tutti i condomini non essendo compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune.
In conseguenza la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale.
Il catasto non fornisce prova della destinazione ma è pur sempre un argomento di prova. Dal contestao rappresentato sembra che il sottotetto possa effettivamente essere destinato all'utilità dei tre appartamenti al piano primo. In questo caso l'accordo per un separato utilizzo del medesimo (frazionamento) dovrà essere concordato solo tra i tre proprietari degli appartamenti al piano primo.
Potrebbero sorgere controversie con gli altri due condomini del piano terreno se effettivamente loro (o anche loro) abbiano in precedenza utilizzato, anche per deposito, il detto sottotetto.