La presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall'art. 2054, comma 2, c.c. a carico dei conducenti dei mezzi coinvolti in un sinistro rappresenta un criterio di distribuzione delle responsabilità che il Giudice deve applicare qualora l'istruttoria non abbia consentito di accertare le specifiche modalità dell'evento dannoso, nonché l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose. In altre parole, anche in ipotesi in cui dall'istruttoria sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti (anche per omissione di precedenza o invasione di opposta corsia), il giudice è tenuto a accertare che il comportamento di guida dell'antagonista sia immune da censure; diversamente deve presumere il contributo causale di quest'ultimo.
Nel caso all’esame della Suprema Corte, il ricorrente lamentava come il giudice d’Appello avesse omesso di esaminare una sentenza penale, passata in giudicato, ove sarebbe stata dichiarata l’esclusiva responsabilità della controparte nella produzione del sinistro.
La Corte ha ribadito che la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. comporta l'onere a carico di tutte le parti di fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno “con la conseguenza che è consentito al giudice civile di valutare, limitatamente a tal fine, i medesimi fatti già accertati dal giudice penale e, nel caso in cui la prova liberatoria non sia stata data, di ritenere in via presuntiva il pari concorso di colpa dei conducenti coinvolti nel sinistro nella determinazione dell'evento dannoso”.