L'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui relativi frutti, ai sensi dell'art. 170 c.c., non può avere luogo solo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, mentre nessun limite è configurabile allorquando le obbligazioni sono funzionali al soddisfacimento degli stessi, di conseguenza, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore dimostrare che il creditore conosceva l'estraneità del credito alle esigenze della famiglia, sia perché i fatti negativi non possono costituire oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza alle stesse dei debiti.
Trib. Salerno Sez. III, 24/01/2012