Mamma mia, come non rimpiango l'Università!
La prima è troppo difficile, mai amato troppo penale, mi impensierisce anche solo l'idea di andare a risfogliare il Mantovani per cercare di trovare una risposta

Tu rispondo perchè sulla seconda ricordo la questione della pronuncia di incostituzionalità (sent. 364/88) dell'art. 5 nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.
E qui si innesta proprio la questione (dottrinale) delle norme penali in bianco: se la legge extrapenale deve definire un comportamento vietato, l'errore sulla stessa comporta un errore sul precetto inidoneo a scusare; se invece la norma penale in bianco è intesa come norma che rimette alla fonte extrapenale la determinazione di aspetti solo specificativi della fattispecie astratta definita dalla legge penale, allora è ammissibile l'ipotesi che l'errore sulla legge extrapenale, risolvendosi in un errore sul fatto, possa escludere la colpevolezza ai sensi dell'art. 47 comma 3 c.p.
Un esempio di norma penale in bianco è quella dell’elenco delle sostanze stupefacenti, contenute in un decreto ministeriale, il cui traffico costituisce reato (viva le edizioni Simone!).