"I professionisti possono associarsi per dividere le spese dello studio e gestire i proventi dell'attività, ma l'associazione professionale non diventa titolare del rapporto di prestazione d'opera, che intercorre con il professionista il quale non perde la legittimazione ad agire nei confronti del cliente”(Cassazione civile, sez. II, 9 settembre 2003, n. 13142) e che “La responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall'“intuitus personae”, e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell'art. 1 l. 23 novembre 1939 n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l'adempimento della prestazione, né per la responsabilità nell'esecuzione della medesima”(Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2004, n. 22404). In materia di esercizio della professione in forma societaria la previsione nell'art. 2 decreto Bersani che “la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità” ha fatto ritenere ai primi commentatori che il contratto debba essere qualificato come trilaterale (tra la società, il professionista che esegue la prestazione ed il cliente). Il rapporto contrattuale tra il professionista ed il cliente può perfezionarsi anche con l'inizio dell'esecuzione della prestazione professionale ai sensi dell'art. 1327 c.c. La responsabilità della società è regolata dalle norme del modello di società di persone prescelto e quella personale del socio esecutore dalle norme in materia di contratto d'opera (artt. 2229 ss. c.c.). Occorre chiedersi se, in mancanza dell'indicazione del professionista che eseguirà la prestazione, il contratto possa ritenersi nullo per violazione di norma imperativa o se valga comunque, anche in questo caso, l'inizio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c. La normativa speciale in materia di società tra avvocati prevede che “Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio” e che, in difetto della comunicazione al cliente di chi eseguirà il mandato, “sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci” (art. 26 d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96).