Buonasera,
il vicino vuole edificare sul suo terreno attualmente occupato da un'officina per auto adibito a magazzino e antistante area cortilizia di carico e scarico, che era del suo genitore.
Tale officina ha la forma di un rettangolo: davanti l'area cortilizia per carico scarico, sul lato destro il muro di un'altra casa, sul lato dietro il muro della casa adiacente e sul lato sinistro confina con una strada a fondo cieco a doppio senso di marcia adibita al servizio di un gruppetto di casette.
Ora il vicino al posto dell'officina e dell'area cortilizia antistante vuole costruire una palazzina di cinque piani con relativi box.
Stando a quanto ho trovato in rete, cercando di informarmi sull'argomento, il consiglio di stato 2 o 3 anni fa ha stabilito che il D.M. n. 1444/1968 art. 9 è ancora in vigore e stabilisce quanto segue:
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
- ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
Allora i nostri dubbi sono i seguenti:
a) quando si può parlare di zona C?
b) quando tra i fabbricati siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti, la distanza prescritta è corrispondente alla larghezza della sede stradale maggiorata di quanto?
c) quando si può parlare di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche?
E a chi bisogna rivolgersi per sapere se per una certa area cittadina si può parlare di "gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche"?
Sperando di non avervi annoiato con il mio quesito vi auguro buona notte, Buona giornata e Buon Lavoro.
Cordiali saluti