L’art. 168 del DPR n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nel regolare in modo specifico il decreto di pagamento delle spettanze degli ausiliari del Giudice, non menziona la necessità di indicare le parti onerate del pagamento.
La giurisprudenza costante e consolidata della Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo il quale l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, ha natura solidale ex art. 1294 c.c., essendo la sua prestazione effettuata in funzione di un interesse comune di tutte le parti del giudizio ove è resa e prescindendo dal principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cfr. Cass, n. 6199/96 ed altre ivi citate; 2262/04; 17953/05; 20314/06; 23586/08).
Ne discende che il Ctu può agire autonomamente nei confronti di ognuna delle parti "... non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto ..." (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/09/2008, n. 23586).