Ciao Ulisse.
La sentenza è definitiva? In caso penso proprio che tu possa togliere il tramezzo anche se ancora non hai corrisposto il conguaglio. Ti riporto una massima (Cass. civ., Sez. II, 24/10/2006, n. 22833):
La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo - al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cod. civ. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) - non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva subordinato l'efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi). (Cassa senza rinvio, App. Catania, 26 Marzo 2002)
Questo significa anche che per il pagamento del conguaglio ti conviene concordare tempi e modi con la controparte che altrimenti potrebbe agire esecutivamente nei tuoi confronti in virtù proprio della sentenza.
P.S. Potresti riportare i passi precisi del dispositivo?