La riconciliazione è l’accordo tra i coniugi separati con cui gli stessi fanno rivivere gli effetti del matrimonio senza necessità di formalismi particolari. Vale in questi casi il favor matrimonii, cioè il principio che pur di favorire l’unione del nucleo familiare esclude formalità particolari per la riconciliazione. In altri termini ciò vuol dire, che i coniugi separati potranno riconciliarsi e porre così fine allo stato di separazione anche di fatto, cioè tornando a vivere stabilmente insieme.
Le ipotesi che si possono verificare sono due:
1.la riconciliazione durante il procedimento di separazione, nel qual caso l’articolo 154 del codice civile prevede che “la riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta”;
2.la riconciliazione dopo l’omologa del giudice (separazione consensuale) o dopo la sentenza di separazione (separazione giudiziale), nel qual caso l’articolo 157 del codice civile prevede che “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione
È lo stesso codice civile infatti che all’art. 157, rubricato “cessazione degli effetti della separazione”, prevede, al primo comma, che “i coniugi di comune accordo possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione (secondo comma)”.
La riconciliazione fa cessare quindi lo stato di separazione e nel caso di nuova separazione dei coniugi ricomincerà da questo momento il conteggio dei tre anni necessari per poter procedere al divorzio
Sul punto il Supremo Collegio si è espresso attraverso pronunce pressoché costanti statuendo che “affinché lo stato di separazione possa ritenersi interrotto a causa della riconciliazione tra i coniugi è necessario il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi cessata appunto con la separazione, consistendo la riconciliazione nella volontà dei coniugi di ricostituire integralmente non solo la convivenza materiale ma anche l’unione spirituale che è alla base della convivenza medesima e caratteristica della vita coniugale (tra le tante: Cass. Civ. 28.2.2000 n. 2217; Cass Civ. 7.7.2004 n. 12427; Cass Civ. 16.10.2005 n.19497.
Alla luce di quanto sopra la riconciliazione tra coniugi separati presuppone che gli stessi pongano in essere comportamenti non equivoci che risultano incompatibili con lo stato di separazione e ciò attraverso cioè degli atti, dei gesti e dei comportamenti atti a dimostrare la loro effettiva volontà e disponibilità a riprendere la convivenza coniugale ed a costituire la rinnovata comunione mediante la ripresa di quei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il vincolo matrimoniale.
Ritengo quindi che, nel caso di intervenuta riconciliazione, i coniugi che si sono separati (nel caso di specie separazione consensuale omologata, con decreto, dal Tribunale, la cui annotazione risulta a margine dell'atto di matrimonio) possono rendere una dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove risulta iscritto/trascritto l’atto di matrimonio o dove erano residenti i coniugi al momento del matrimonio, con la quale manifestano la loro volontà di riconciliazione. L'Ufficiale di Stato Civile competente, accertata la sua competenza, provvede ad acquisire la documentazione necessaria per la stesura dell'atto dopo aver ricevuto l'istanza da parte dei richiedenti. Una volta acquista la documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile, predispone l'atto di riconciliazione che dopo essere stato letto agli intervenuti, dovrebbe essere sottoscritto dai diretti interessati.
Spero di esserti stata utile. Un saluto
Avv. Silvia Lenzi